Demolizione e ricostruzione in zone vincolate, nuove semplificazioni

Demolizione e ricostruzione in zone vincolate, nuove semplificazioni

LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO ENERGIA

La legge di conversione

La legge di conversione del decreto energia (34/2022), ha di nuovo modificato il concetto di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, per quanto riguarda gli edifici soggetti a vincolo paesaggistico.

Il decreto semplificazioni nel 2020, aveva permesso di modificare la sagoma, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tecnologiche, per ricreare un edificio differente, ma aveva escluso gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004.

Con il decreto energia, il legislatore ha esteso la possibilità di demolire e ricostruire.

Questo è possibile mediante ristrutturazione edilizia, solo parzialmente, includendo gli edifici soggetti a vincolo generico (art. 142), e non quelli posti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico (art. 136 del Codice) o soggetti a vincolo puntuale (art. 12).

In passato vi era un doppio scenario, nel quale alcuni edifici rientravano come intervento di ristrutturazione edilizia, anche senza il rispetto di sagoma, prospetti e sedime, mentre quelli soggetti al d.lgs 42/2004 dovevano mantenere tali caratteristiche.

Questo passaggio comporta una novità importante, perché dà la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali (Superbonus, eco bonus e bonus ristrutturazioni), anche ad una parte degli edifici soggetti a vincolo paesaggistico.

Casi esclusi dalla ristrutturazione

Rimangono in definitiva esclusi tutti gli edifici, anche quelli collabenti, ricadenti in aree classificate di notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno notevoli caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Se sei interessato a partecipare o vuoi ricevere maggior informazioni accedi alla nostra area riservata e

REGISTRATI QUI

Vorresti saperne di più sull'argomento?