Il TAR Veneto ha emanato una interessante sentenza (n° 37/2020) nella quale chiarisce i casi in cui il fresato di asfalto non rappresenta un rifiuto speciale ma un sottoprodotto della lavorazione (ricordiamo che da questa differenza derivano importanti obblighi procedurali nella gestione dello stesso).
Partendo dal disposto dell’art. 184Bis del Codice dell’Ambiente, il tribunale amministrativo ha chiarito che
- se il materiale prodotto viene riutilizzato nello stesso processo produttivo o di utilizzo, senza subire alcun trattamento
- se il materiale prodotto viene integralmente riutilizzato,
allora lo stesso costituisce un sottoprodotto della lavorazione e come tale deve essere considerato. Se vuoi ricevere chiarimenti relativi agli adempimenti ambientali connessi alla tua attività accedi alla nostra area riservata