CHIARIMENTI SUL SIMABONUS 110 DELL’AGENZIA ENTRATE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

CHIARIMENTI SUL SIMABONUS 110 DELL’AGENZIA ENTRATE RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE

Con le nuove istanze ad interpello del 23 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per usufruire della detrazione del 110% è necessario che gli atti di compravendita siano stipulati entro il 31 dicembre 2021, sono inoltre ammessi l’aumento del numero di abitazioni finali e l’incremento di volume.

L’istanza d’interpello n.557 è relativa ad un’impresa di costruzioni e ristrutturazione immobiliare, proprietaria di un lotto di terreno sul quale insiste un fabbricato industriale dismesso che intende demolire per costruire n.3 edifici residenziali plurifamiliari.

Dopo aver chiesto al Comune il permesso a costruire, realizza i lavori con riduzione pari a due classi del rischio sismico. L’intervento si concluderà a novembre 2021 con la stipula dei contratti di compravendita definitivi. Prima di tale scadenza verranno stipulati preliminari con versamento di caparre e acconti.

L’istante chiede :

-se tale intervento possa rientrare nell’agevolazione dell’art.16,comma 1 del DL n. 63/2013, considerato che lo stesso non sarà relativo solamente alla demolizione e ricostruzione dell’edificio, ma si tratterà di un’operazione anche di riqualificazione di un’area con realizzazione di palazzine residenziali e aumento delle volumetrie.

-quale sia la data ultima per usufruire di tale agevolazione, in particolare chiede se gli acquisti posti in essere dopo il 31 dicembre 2021 ma entro 18 mesi dalla dalla fine dei lavori.

In merito al primo quesito l’istante ritiene che l’art.16,comma 1del DL n. 63/2013 includa nell’agevolazione anche quegli interventi che non integrino una mera ristrutturazione edilizia e che comportino un aumento della volumetria degli immobili realizzati rispetto ai precedenti.

Relativamente alla seconda domanda, la società istante ritiene che la cessione delle unità immobiliari potrà avvenire anche dopo il termine del 31 dicembre 2021, purchè entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate risponde che tale detrazione riguarda l’acquisto di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi di edilizia (che prevedano demolizione e ricostruzione di interi fabbricati,anche con variazioni volumetriche,con il passaggio ad una o due classi inferiori di rischio sismico) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano alla vendita dell’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

In merito al primo quesito l’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che spetta al Comune o ad altro ente territoriale la qualificazione di un’opera edilizia quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori, spiega poi che le norme prevedono per gli acquirenti di usufruire dell’agevolazione anche relativamente agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici volti a diminuire il rischio sismico, anche nell’ipotesi in cui con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.

Relativamente al secondo quesito l’Agenzia ribadisce che le detrazioni previste dall’art.16,comma 1-septies del DL 63/2013, sia necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

L’istanza d’interpello n.558 riguarda una società che ha acquistato un fabbricato rurale ad uso civile abitazione per demolirlo e realizzare entro il 31 dicembre 2021 un complesso condominiale formato da un unico edificio composto da sei villette a schiera, sfruttando le agevolazioni fiscali per l’acquisto di case antisismiche, previste dall’art.16 DL 63/2013 con l”intenzione di venderle entro i 18 mesi successivi alla data di fine lavori.

L’interpello all’Agenzia delle Entrate viene fatto per i seguenti quesiti:

-Si può applicare la disciplina del sismabonus sulle villette a schiera costruite entro il 31 dicembre 2021 ma vendute dopo i successivi 18 mesi?

-E’ riconosciuto il concetto di variazione volumetrica nella costruzione delle predette villette?

-E’ possibile continuare a beneficiare della detrazione autonoma sul costo di costruzione del garage?

-Viene riconosciuta la possibilità di usufruire del bonus mobili?

La società ritiene applicabile la detrazione del 110% per gli acquirenti, secondo quanto stabilito dell’art. 119,DL 63/2013 sul massimale di 96.000 euro su ogni unità abitativa oltre ad applicare la detrazione anche sulla costruzione del garage.

L’Agenzia delle Entrate precisa che i futuri acquirenti per poter usufruire della detrazione del 110% (Superbonus) devono necessariamente aver stipulato l’atto di compravendita relativo agli immobili oggetto di lavori entro il 31 dicembre 2021.

Oltre tale data non sarà possibile rientrare nell’agevolazione per beneficiare del 110%.

In merito alla richiesta di agevolazione relativa ai box, l’Agenzia chiarisce che in caso di interventi antisismici mediante la demolizione e la ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, gli acquirenti potranno beneficiare della detrazione del 110% per l’acquisto della casa comprensiva di box auto di pertinenza, anche se distintamente accatastato.

Infine, sul quarto quesito l’Agenzia precisa che, con riferimento alla detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile (cosiddetto “bonus mobili”) disciplinata dall’art. 16, comma 2, del dl n. 63/2013, tale agevolazione è prevista per i contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi.

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