La sentenza n.632/2020 del TAR Lombardia prevede che anche il locatario con una SCIA può chiedere il cambio di destinazione d’uso senza opere.
Il caso in questione tratta di una società di commercio che prende in affitto alcuni locali in un immobile di proprietà di una SRL, situato secondo il piano urbanistico in un’area per insediamenti produttivi e commerciali esistenti.
Il contratto di locazione prevede che:
-la destinazione d’uso dei locali affittati deve rimanere ad attività di vendita commerciale non alimentare;
-eventuali modifiche degli spazi commerciali devono essere realizzate solamente se relative ad aggiunte rimovibili con facilità in qualunque momento, senza alcun danneggiamento dei locali stessi.
La società locataria presenta successivamente una SCIA presso il Comune per avviare un’attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori.
La proprietaria dei locali si oppone a tale cambio di destinazione d’uso (senza opere) da vendita all’ingrosso a vendita al dettaglio, chiedendo l’annullamento della SCIA richiesta dalla locataria.
Il Comune rigetta la richiesta e ribadisce:
-la validità della SCIA come comunicazione del cambio di destinazione d’uso senza opere ai sensi della legge regionale;
-la coincidenza del comparto con l’intero edificio e la conformità della vendita al dettaglio con il piano urbanistico;
-la compatibilità con il contratto di locazione che prevede un’attività di vendita commerciale non alimentare, con facoltà del locatario di chiedere un cambio di destinazione d’uso senza opere per avviare l’attività di vendita al dettaglio.
La Società proprietaria decide di ricorrere al TAR.
Anche i giudici del TAR ribadiscono che il locatario di un immobile commerciale è senz’altro abilitato a chiedere un cambio di destinazione d’uso senza opere , in quanto le modifiche previste, come da contratto, sono contenute e facilmente rimovibili.
Viene evidenziato che, per quel che riguarda le strutture di separazione adottate dal locatario, esse sono costituite da pareti amovibili ancorate a elementi di appoggio, perfettamente funzionali all’utilizzazione degli spazi secondo le esigenze del locatario.
Per i giudici, detti manufatti non costituiscono opere edilizie, per cui la nuova sistemazione dei locali è destinata a durare unicamente per il tempo di locazione che, una volta scaduto, risulta facilmente reversibile.
Per tali motivi, il ricorso non è accolto.
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