Sentenza TAR Campania: ribadisce importante differenza tra variazione essenziale e variante in corso d’opera

Sentenza TAR Campania: ribadisce importante differenza tra variazione essenziale e variante in corso d’opera

Il Tar della Campania con la sentenza n.3056/2020 chiarisce la differenza tra due importanti concetti: la variazione essenziale e la variante in corso d’opera di un titolo edilizio.

Il caso trattato vede coinvolto un privato che decide di impugnare presso il TAR il permesso di costruire in variante, concesso dal Comune ad un vicino di casa.

Il motivo del gesto è la convinzione della rappresentazione non veritiera dello stato di fatto del progetto e della violazione dell’art.31 DPR 380/2001(interventi eseguiti senza permesso di costruire, in difformità o con variazioni essenziali).

Il progetto originario consisteva nella demolizione e nella ricostruzione di un’intera unità immobiliare ad uso residenziale.

Con il permesso di costruire in variante, il progetto viene modificato prevedendo la sola eliminazione del sottotetto, la realizzazione di un lastrico solare praticabile di copertura, accessibile tramite un torrino scala sovrastante il piano secondo, altre modifiche relative alla superficie di appartamenti sottostanti e in ultimo la realizzazione di due cantinole .

I Giudici sono del parere che nel caso specifico il permesso di costruire costituisca variante di “nessuna portata innovativa”alla stregua della variazione essenziale.

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per un annullamento dell’originario permesso di costruire da parte del Consiglio di Stato.

Risulta essenziale la differenza che viene evidenziata dai Giudici tra concetto di variazioni essenziali ed il concetto delle varianti.

Le variazioni essenziali sono caratterizzate da incompatibilità rispetto al progetto d’origine, sia per qualità che per quantità.

Come tali sono soggette al rilascio di un permesso di costruire nuovo ed autonomo rispetto al primo.

Le varianti costituiscono invece modifiche qualitative o quantitative irrilevanti rispetto al progetto d’origine, perchè non prevedono sostanziali e radicali mutamenti progettuali rispetto al progetto originario approvato.

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