Ancora novità nella travagliata applicazione delle norme sul subappalto nella nostra legislazione in materia di contratti pubblici.
Il Legislatore si decide (FORSE) a recepire la norma comunitaria, che si è sempre posta il precipuo obiettivo di favorire l’accesso al mercato di una molto ampia platea di operatori economici.
Si chiude così probabilmente la ennesima procedura di infrazione , che andava avanti dal 2018, nei confronti del nostro Paese, che aveva già determinato l’aumento del limite al subappalto dal 30% al 40% e infine al 50%.
La sostanziale differenza tra la norma comunitaria e quella nazionale consisteva nel fatto che la prima concede alla Stazione Appaltante la possibilità di chiedere all’offerente informazioni sulla volontà di procedere al subappalto di parte del contratto, mentre la prima stabiliva a priori un limite alla possibilità di subappaltare.
Dal 01 Novembre 2021, sono in vigore le nuove disposizioni di cui alla L. 108/2021, tra cui le principali sono:
- eliminazione di qualsiasi limite al subappalto,
- obbligo per la stazione appaltante di indicare le prestazioni che l’aggiudicatario dovrà eseguire direttamente;
- responsabilità solidale tra aggiudicatario e subappaltatore,
- introduzione di ulteriori controlli documentali.
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