La circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce dettagliati chiarimenti sul Superbonus e la detrazione al 110% introdotta dalla legge Rilancio.
Vengono innanzi tutto individuati i beneficiari di tale detrazione ,divisi secondo le seguenti categorie:
- CONDOMINI Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
- PERSONE FISICHE Al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle unità immobiliari, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati al massimo su 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
- ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti.
- COOPERATIVE DI ABITAZIONE A PROPRIETÀ INDIVISA relativamente agli interventi sugli immobili di proprietà di tali cooperative e assegnati in godimento ai soci.
Il beneficio si estende alle organizzazioni non lucrative, di volontariato e di promozione sociale.
- ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE per gli interventi destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per accedere alla detrazione del 110% gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Devono inoltre assicurare, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico (articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013), all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio condominiale, unifamiliare o della singola unità immobiliare indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno di edifici plurifamiliari. Se non possibile in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe è necessario il conseguimento della classe energetica più alta.
La detrazione al 110% spetta se le spese sostenute sono relative ad interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici, nonché ad ulteriori interventi, realizzati insieme ai primi.
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in condominio, su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze,su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze,su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 sono esluse.
La circolare con i dettagli sul Superbonus chiarisce che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le spese rientrano nella detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
È possibile ammettere alla detrazione del 110% anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese per le parti comuni, solamente se gli immobili destinati a residenza superano il 50% delle unità immobiliari.
Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per i proprietari degli immobili destinati ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai proprietari delle pertinenze,che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% e viene ripartita in 5 quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
I limiti di spesa ammessi alla detrazione sono diversi a seconda del tipo di intervento e degli edifici oggetto dei lavori.
L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta lorda annua dovuta,se risulta superiore non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi né essere chiesta a rimborso.
Rientrano in questa detrazione anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse,richieste dal tipo di lavoro come eventuali sopralluoghi e perizie etc.
Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, vengono applicate le agevolazioni previste relativamente alla riqualificazione energetica.
I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per interventi rientranti nell’agevolazione possono utilizzare la detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi , possono optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura oppure possono decidere di cedere il relativo credito d’imposta ad altri soggetti come istituti di credito e intermediari finanziari.
È necessaria l’effettuazione di tutti gli adempimenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Se si decide per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, il visto viene rilasciato dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come i commercialisti, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
I tecnici abilitati al rilascio di tali asseverazioni devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile, con un massimale adeguato agli importi e al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, non comunque inferiore a 500.000 euro, per garantire eventuali rimborsi ai propri clienti.